| Incentivo "CONTO ENERGIA" |
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DOWNLOAD - Decreto 5 Maggio 2011 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Clicca qui
1. Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione? L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da: - scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina; - remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di qualsiasi potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 200 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
2. L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti? Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con: - certificati verdi; - il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni); - incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto; - titoli di efficienza energetica. Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
3. In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa? Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, può, in alternativa: a) usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato b) cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07 c) vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero - attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta); - attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta). Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c.
4. Quali impianti possono accedere all'incentivazione? Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07: - a seguito di nuova costruzione; - a seguito di rifacimento totale; - a seguito di potenziamento.
5. Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico? No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kWp.
6. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata? La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
7. Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti? Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
8. Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007? Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici: - impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, come chioschi, pensiline, barriere acustiche,ecc., superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, senza sostituire il materiale da costruzione delle stesse strutture, nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
- impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
- impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Si ricorda che per un corretto inquadramento dell'impianto in una tipologia specifica è possibile consultare la "guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico", nella sezione relativa al Fotovoltaico: HOME > ATTIVITA' > Fotovoltaico > Dati e Pubblicazioni informative >Guida all'integrazione architettonica.
9. Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007? I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
10. Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione? L'Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)"; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.
11. Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica? La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: "Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici".
12. Per quali tipologie di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)? Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW.
13. Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale? Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto ed all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l'utenza.
14. Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia? Sì. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
15. Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti? Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
16. Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili? Si, non è previsto infatti un limite al numero di impianti che una persona fisica/giuridica può possedere.
17. Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica? No, il meccanismo del "conto energia" premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
18. E' possibile accumulare l'energia fotovoltaica prodotta? E' possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
19. E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi? E' possibile, ma è bene distinguere due casi: - Per impianti non superiori a 200 kW per cui si opta per il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi. In alternativa (Delibera ARG/elt 186/09) è possibile optare per la liquidazione delle eventuali eccedenze; - per impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli di potenza fino a 200 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.
20. E' possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune? Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
21. E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti? I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
22. Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti? I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gse.it scaricando la guida presente al seguente link:
23. E' reperibile un fac-simile di richiesta? No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
24. Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici? Il GSE rende nota sul proprio sito www.gse.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del DM 19 febbraio 2007. Per ulteriori informazioni consultare il link: http://atlasole.gse.it/viewer.htm |
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